GOLINUCCI SRL favorisce l’utilizzo da parte dei Contraenti , per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione, della tecnologia di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (F.E.A.) come indicato da IVASS con Regolamento 40 del 02/08/2018 , secondo la normativa EIDAS (EU 910/2014) e CAD (D.Lgs. 07/03/2005) : vedi info sotto.
Il modulo che si chiede di firmare elettronicamente e senza costi aggiuntivi tramite RSIGN è:
MODULO DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI INFORTUNI MALATTIA clicca qui per firmarlo
La firma elettronica di RSIGN tramite il link ad una pagina web , diventa F.E.A. con la convalida che avviene cliccando su “Confirm” nella “Confirmation Email”.
La conferma attraverso email del destinatario ( che deve essere personale e non generica ( no ad es. “assistenza@..”) risponde al requisito del “controllo esclusivo” di cui all’art. 26 del Reg. Europeo EIDAS.
Questo diventa un requisito indispensabile affinché la Firma Elettronica sia riconosciuta valida e abbia valore legale pari alla firma autografa (vedi cit. ).
Con la email “Final Document” anche il firmatario riceve per posta elettronica il documento siglato.
Con Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.) si rispetta l’ambiente, senza dispendio di carta ( modalità “paperless”)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI :
REGOLAMENTO IVASS n. 40 del 02/08/2018
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale
1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione. 2.La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
DEFINIZIONI da Regolamento n.40 IVASS :“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
REGOLAMENTO EUROPEO EU 910/2014 EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Articolo 26 Requisiti di una firma elettronica avanzata
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
CAD (Codice Amministrazione Digitale – D.Lgs. 07/03/2005) Art.21.c.2 : il documento informatico sottoscritto con F.E.A. Firma Elettronica Avanzata, qualificata o Digitale, con regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immobificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice Civile (Efficacia della Scrittura Privata).L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
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