Polizza di Responsabilità Civile
Che cosa è?
Polizza finalizzata a tenere indenne l’Assicurato – Medico Convenzionato Pubblico – di ogni somma che sia tenuto a pagare in conseguenza di Danni Materiali (lesioni personali o danneggiamenti a cose) causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell’attività professionale di Dirigente Medico, compresa attività intramoenia allargata. Il T.U. Pubblico Impiego ed il C.C.N.L. prevedono che – a seguito di sentenza di Colpa Grave – il medico è personalmente responsabile del danno causato all’Ente di Appartenenza (Ausl) che ha diritto di rivalsa nei confronti del medico.
L’art. 10 c. 3 della Legge24/17 pone a carico di ogni esercente la professione sanitaria l’obbligo di una polizza di Responsabilità civile per “Colpa Grave”. Questa polizza non puo’ essere stipulata dall’Ente di Appartenenza, ma da ogni singolo Dirigente Medico a tutela del proprio patrimonio in caso dell’azione di rivalsa per “Responsabilità Civile per Colpa Grave”.
Che cosa copre?
- la somma che l’Assicurato , è tenuto a rimborsare a seguito di sentenza di Responsabilità Civile per “Colpa Grave”, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue mansioni o funzioni di Dirigente Medico, compresa l’attività Intramoenia Allargata.
- Responsabilità civile da Colpa Lieve: per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà o emergenza sanitaria, anche al difuori dell’attività retribuita
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Limite aggregato annuo di polizza
(è previsto un massimo risarcimento per tutti gli Assicurati?)
NO il massimale è per ogni Assicurato
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Franchigia in caso di sinistro
ZERO
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Retroattività:
Copertura per fatti non noti avvenuti in epoca precedente l’adesione alla polizza
10 ANNI dalla prima adesione
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L’Assicurazione copre se la Responsabilità per Colpa Grave è sentenziata da:
Corte dei Conti
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R.C. PATRIMONIALE
(non lesioni a persona, ma di natura “immateriale”)
SI
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Apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione da parte dell’Azienda di appartenenza ai sensi dell’art. 13 della Legge “Gelli”
INCLUSA
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Colpa Lieve per atti di solidarietà umana, extralavoro
SI
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Corte dei Conti
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Colpa Lieve per atti di solidarietà umana, extralavoro
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OFFERTA 3 |
(Omnicomprensivo di Costi di gestione ed Emissione)
€ 324,33 / anno
Massimale per sinistro
€1.000.000
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Limite aggregato annuo di polizza
(è previsto un massimo risarcimento per tutti gli Assicurati?)
NO il massimale è per ogni Assicurato
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Franchigia in caso di sinistro
ZERO
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Retroattività:
Copertura per fatti non noti avvenuti in epoca precedente l’adesione alla polizza
10 ANNI dalla prima adesione
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L’Assicurazione copre se la Responsabilità per Colpa Grave è sentenziata da:
Corte dei Conti
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R.C. PATRIMONIALE
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Apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione da parte dell’Azienda di appartenenza ai sensi dell’art. 13 della Legge “Gelli”
INCLUSA
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Colpa Lieve per atti di solidarietà umana, extralavoro
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Data Inizio Copertura
Il Giorno seguente del pagamento e della compilazione del modulo di adesione
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Garanzia Postuma per cessata attività
Pagamento in un’unica soluzione per 10 anni
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