Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.
La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società, su richiesta dell’Assicurato e a seguito di proprie valutazioni insieme al Broker dell’Assicurato, potrà provvedere all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli imputati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità, la Società richiederà al contraente Assicurato il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;