Il Decreto Lesiglativo 7 Settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – ratifica la direttiva CEE del 9 Dicembre 2002.
Il Titolo IX del decreto – Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione – stabilisce la nuova disciplina degli intermediari.
Viene, fra l’altro, abrogata la legge n. 792 del 28 Novembre 1984, istitutiva dell’albo dei Broker d’Assicurazione, e viene istituito il registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi che vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Agenti di Assicurazione (A)
- Broker di Assicurazione e Riassicurazione (B)
- Produttori diretti delle Compagnie di Assicurazione (C)
- Banche, Intermediari finanziari, Poste Italiane (D)
- Dipendenti e collaboratori degli Intermediari iscritti alle sezioni (E)
Art. 109 – 2 b) del Codice delle Assicurazione definisce i broker
“..i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”
Art. 120 – Informativa precontrattuale e regole di comportamento
Chiarisce che il cliente prima della sottoscrizione di un contratto deve essere informato sulla qualifica dell’intermediario e sulle divrese regole di comportamento.
Così il Broker di Assicurazione, che fonda la propria consulenza su un’analisi imparziale, deve basare le sue valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le esigenze del cliente.