MODULO INFORMATIVA PRIVACY 
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LETTERA INCARICO BROKER A  GOLINUCCI srl    
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INFORMATIVA ADEGUATEZZA POLIZZE NON AUTO 
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INFORMATIVA ADEGUATEZZA POLIZZE  AUTOMOBILE   
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LINK PRIVACY+INCARICO BROKER in firma elettronica avanzata FEA

LINK PRIVACY+INCARICO BROKER + ADEGUATEZZA NON AUTO  in firma elettronica avanzata FEA 

INFORMATIVA PRIVACY DOPO SCAMBIO BIGLIETTI VISITA (ITALIANO) in firma elettronica avanzata FEA

MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE SULLA VITA MORTE SOLO CAUSE NATURALI  CONVENZIONE INTEGRO  
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MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE SULLA VITA MORTE TUTTE LE CAUSE CONVENZIONE INTEGRO 
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 MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE SULLA VITA MORTE TUTTE LE CAUSE  CONVENZIONE FIRST CISL ER  
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MODULO ADESIONE ASSICURAZIONE SULLA VITA MORTE SOLO CAUSE NATURALI  CONVENZIONE FIRST CISL ER  
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 MODULO ADESIONE RC COLPA GRAVE  OSPEDALIERI LLOYD’S   
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MODULO ADESIONE/ATTO DI PROCURA RESP. CIVILE COLPA GRAVE DIP. PUBBLICO – DUAL 
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REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA

 

Art. 5
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono l’utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 6
(Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi.

Capo III
Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico

Art. 7
(Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa o l’intermediario assolvono comunque agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. A tal fine possono avvalersi anche di modalità informatiche.

3. L’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso reso ai sensi del comma 1 e della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato.

4. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo.

5. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui al comma 2. Il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni.

6. In ogni caso, il consenso di cui al comma 1 non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 8
(Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Il contraente può revocare il consenso espresso ai sensi dell’articolo 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facoltà è data apposita informativa al cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all’eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo.
3. Nel caso in cui l’accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all’articolo 7 abbia comportato l’applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.

Art. 9
(Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)

Le imprese e gli intermediari favoriscono l’utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni, per la gestione dei reclami e per lo scambio di comunicazioni.

Capo IV
Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti

Art. 10 (Conservazione dei documenti)
1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel registro adottano procedure di conservazione dei documenti e delle comunicazioni previsti dai Capi II e III, anche facendo ricorso alla conservazione digitale di cui all’articolo 57, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di documenti informatici.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire di mantenere evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l’ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.

Art. 11
(Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)
1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo V
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 12
(Modifiche agli articoli 49, 56 e 61)

All’articolo 49, è inserito il seguente comma 1: “Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento.”.

2. L’articolo 49, comma 2, è così sostituito: “ Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o trasmettono al cliente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività;
a bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’allegato n. 7A;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.”

3. All’articolo 49, è inserito il seguente comma 2 bis: “In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.”.
4. L’articolo 49, comma 3, è così sostituito: “L’intermediario, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, conserva un’apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto invio della documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.”.

5. L’articolo 49, comma 5, è così sostituito: “Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a bis), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.”.

6. All’articolo 56, le parole “e 51” sono così sostituite: “ 51 e 52”.

7. All’articolo 61, comma 1, è inserita la lettera: “d) l’indirizzo di posta elettronica certificata.”

Capo VI
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010
Art. 13
(Modiche agli articoli 2, 8, 10 e 11)
1. All’articolo 2, comma 1, dopo la “lettera i)” è inserita la lettera: “i-bis) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;”.
2. All’articolo 8, comma 2, la lettera b) è così sostituita: “al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;”.

3. All’articolo 8, comma 2, la lettera c) è così sostituita: “alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell’articolo 11”.
4. All’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole “il contratto stesso” sono sostituite con le parole: “la polizza”.
5. L’articolo 10, comma 2, è così sostituito: “La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all’impresa.”.
6. L’articolo 10, comma 4, è così sostituito: “Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso. In questo caso, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo”.
7. L’articolo 11 è così sostituito: ”La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.”.