Le biciclette a pedalata assistita devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche per essere considerate velocipedi, così come descritti e regolamentati dall’art.50 del Codice della Strada. Devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw (o 0,50 kw se adibite al trasporto di merci), la cui alimentazione è progressivamente ridotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h di velocità, o prima se il ciclista smette di pedalare.
Non hanno obbligo di assicurazione né di targa né di libretto di circolazione, non essendo beni mobili registrati.
I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate sono considerati ciclomotori, con i conseguenti obblighi assicurativi e di registrazione.
I monopattini invece non trovano normazione nel Codice della Strada, bensì nella L.160/2019 all’articolo 1 comma 75, a sua volta in fase di riforma con lo stesso Disegno di Legge di riforma del Codice della Strada.
Alla luce delle ipotesi di riforma di cui sopra saranno classificabili come una via di mezzo tra velocipede e ciclomotore.
Dovranno essere assicurati per la Responsabilità Civile e dotati di un contrassegno identificativo non removibile(simile quindi ad una targa) che ne certifichi la proprietà, in modo da renderli riconducibili ad un obbligato, in solido con il conducente, in caso di violazione delle norme di circolazione o di incidente.
Si differenziano quindi dai velocipedi, in quanto questi non hanno obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile né di targa, ma si differenziano anche dai ciclomotori perché non necessitano di patentino, né del libretto di circolazione.
In sintesi, premesso il nuovo obbligo assicurativo e di identificazione tramite contrassegno, i monopattini:
non possono essere condotti da minori di anni 14;
non possono trasportare passeggeri né bagagli di sorta;
prevedono l’obbligo del casco (anche per i maggiorenni);
devono essere dotati di freno anteriore e posteriore, luce anteriore e posteriore, frecce, segnalatore acustico, regolatore di velocità, la quale non può essere superiore a 20 km/h;
il motore non può avere potenza superiore a 0,50 kw;
non possono circolare su strade extraurbane (a differenza dei velocipedi) nè sui marciapiedi, dove non possono nemmeno sostare, se non in stalli appositamente predisposti;
possono circolare solo su strade urbane che abbiano un limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Le sanzioni per violazioni riguardanti i monopattini vanno da €200 a €800, con possibilità di confisca del mezzo in caso di motore superiore a 1 kw.
E’ molto importante prendere atto delle novità introdotte e incrementare la sicurezza stradale, come pure avere una polizza assicurativa di Tutela Legale della Circolazione per se e per i componenti della famiglia, con elevato massimale (€ 150.000) , per avere coperte le spese di avvocato e perito in tante situazioni della circolazione stradale con qualsiasi autoveicolo, a 4 , 3 o 2 ruote, monopattini , o come pedoni o trasportati su veicoli pubblici e privati: con solo € 90 l’anno. vedi
E’ una polizza che non richiede di elencare le targhe dei veicoli assicurati, pertanto piu’ semplice da gestire e consente di eliminare il costo delle eventuali garanzie di “Tutela legale” che si trovano nelle singole polizze RCA delle auto di famiglia.
La polizza di Tutela Legale Circolazione Famiglia 2025 che GOLINUCCI srl ha scelto con ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato in tante situazioni della vita quotidiana e della circolazione stradale . Per saperne di piu’ potete consultare la pagina dedicata oppure chiamarci al numero 0547 22351.