Le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge verso terzi derivanti all’assicurato ed ai suoi familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischio inerenti ad attività professionali.

Opzione 1

500.000,00
  • Massimale di copertura per nucleo familiare

Opzione 2

1.000.000,00
  • Massimale di copertura per nucleo familiare

Opzione 3

1.500.000,00
  • Massimale di copertura per nucleo familiare

Alcune delle garanzie per danni provocati a terzi da:

  • Pratica amatoriale di sport comuni compreso lo sci alpino, come richiesta obbligatoriamente dal D.Lgs 28.02.2021 n.40 (1)
  • RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d’acqua per rottura accidentale impianti;
  • Conduzione della dimora abituale e salturaria dell’assicurato;
  • Proprietà ed uso di biciclette (per includere Biciclette e/o Monopattini elettrici è necessario inserire apposita estensione);
  • Per danni provocati a terzi da animali domestici;
  • Incendio di cose dell’assicurato;
  • Danni da proprietà e gestione di colonnina ricarica veicolo elettrico:
    La Società rimborsa i danni provocati a Terzi dalla proprietà e gestione wallbox o colonnina di ricarica privata di veicoli elettrici, collocata nell’area recintata dell’abitazione dell’assicurato;
  • Figli con dimora diversa per motivi di studio:
    Sono coperti dalla presente garanzia anche i danni provocati a Terzi da parte di figli maggiorenni, di età non superiore ai 26 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all’estero per motivi di studio;
  • “Home Sharing” – R.C. del Locatore – Fabbricato Locato a Terzi;
  • Partecipazione quale genitore alle attività scolastiche e svolgimento di attività sociali o di volontariato;
  • R.C. Locatore di Mobilio.
  • Guida di autoveicoli o motocicli non di proprietà, per i danni provocati al proprietario trasportato
  • RC proprietà fabbricato compresi danni da spargimento d’acqua per rottura accidentale impianti con franchigia di € 50,00 per sinistro
  • Proprietà ed uso dei velocipidi, di cavalli da sella, di animali domestici con applicazione ad ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia di € 70,00
  • Guida o messa in movimento da parte di figli minori e all’insaputa dei genitori di autoveicolo o motoveicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria
  • Incendio di cose dell’assicurato

 

L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

(1) obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dello sciatore  – art. 30 D.Lgs 40/21:

l’art 30 “Assicurazione obbligatoria” che testualmente riporta: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

Come aderire
Per fare un preventivo o aderire alla polizza basta compilare il form online Modulo Online: CLICCA QUI

Note Informative ai sensi del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e n. 34/2010 del 19/03/2010
condizioni polizza