La GOLINUCCI srl ha messo a punto diverse soluzioni assicurative per le Aziende per le Trasferte di Lavoro anche all’esterodei propri dipendenti, amministratori, collaboratori (ai sensi anche degli obblighi di legge (1)).

Possiamo assistere l’azienda a scegliere la proposta assicurativa più adeguata e conveniente scegliendo tra queste primarie caratteristiche:

  • Rimborso Spese Mediche in tutto il mondo, anche con massimale illimitato
  • Libera Scelta di Ospedali e Medici
  • Servizio di Assistenza Medica Multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Nessuna Franchigia a carico dell’Assicurato
  • Coperture di Situazioni Mediche preesistenti
  • Altre Garanzie Assicurative Aggiuntive (tra cui cancellazione viaggio, danni ai bagagli, ecc…)
BUSINESS TRAVEL , CHUBB , VIAGGI AFFARI , TRASFERTE

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ART. 18 DLGS 151/2015

Art. 18 Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

  1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
  2. «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede: a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro; b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego; c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica; e) idonee misure in materia di sicurezza.»; c) l’articolo 2-bis è abrogato. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 è abrogato.