La polizza di RESPONSABILITA’ CIVILE COLPA GRAVE PER GESTORI RISORSE PUBBLICHE, in linea con la Legge 1 del 7 Gennaio 2026è rivolta ai dirigentidipendenti tecnici ed amministrativi ed amministratori pubblici in genere, per i quali abbiamo studiato specifiche polizze di Responsabilità Civile, con massimali di copertura fino a € 5.000.000

Dal 30/06/2008 questi tipi di polizze non possono essere stipulate dall’ente pubblico, ma dai singoli assicurati (vedasi l’art. 3 comma 59 Legge finanziaria 2008(1))

Le nostre offerte, a cui possono aderire singolarmente i dipendenti e gli amministratori pubblici, offrono molte garanzie tra cui:

  • Responsabilità civile verso terzi
  • Responsabilità civile colpa grave
  • Responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile
  • Estensione Decreto Legislativo 81/2008
  • Copertura dell’azione Civile dell’Ente
  • Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy)
  • Retroattività di copertura illimitata
  • Copertura Postuma – dopo cessazione carica – fino a 10 anni
  • Copertura per imposte e multe inflitte alla Pubblica Amministrazione e a Terzi

 

Per leggere le principali condizioni e tabelle di confronto delle nostre offerte per le varie categorie:

 

Sindaco

Vice Sindaco

Dirigente Tecnico

Posizione Organizzativa Tecnica

Dipendente Tecnico

Dirigente Amministrativo

Posizione Organizzativa Amministrativa

Dipendente Amministrativo

Ufficiale Polizia Municipale

Assessore

Consigliere

Progettista interno

Verificatore interno

Dirigente medico – personale sanitario

 

Per ottenere assistenza ed informazioni chiama lo 0547-22351 oppure invia una email a entipubblici@golinucci.it.


 (1) Legge finanziaria 2008,

Art 3, comma 59. “È nullo il contratto di assicurazione con il quale unente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.