La normativa attuale sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza rimane invariata, quindi, secondo l’art 186 cds comma 2:
Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l :
sanzione pecuniaria: da 543 a 2.170 euro;
sospensione della patente: da 3 a 6 mesi;
decurtazione di 10 punti dalla patente.
Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l :
arresto: fino a 6 mesi.
ammenda: da 800 a 3.200 euro.
sospensione della patente: da 6 mesi a 1 anno.
decurtazione di 10 punti dalla patente.
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l :
arresto: da 6 mesi a 1 anno.
ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.
sospensione della patente: da 1 a 2 anni. E’ disposta la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
confisca del veicolo: se il veicolo è di tua proprietà;
decurtazione di 10 punti dalla patente.
La riforma aggiunge che, dopo la prima violazione oltre 0,8 g/l, al ri-ottenimento della patente, questa conterrà il codice unionale 68 (zero alcool) e il codice unionale 69 (veicoli con dispositivo Alcolock).
Ciò vuol dire che, dopo la prima violazione in stato di ebbrezza oltre gli 0,8 g/l l’utente:
– dovrà guidare solo a zero alcool; in caso di guida oltre 0 g/l vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi; oltre 0,5 g/l la sospensione sarà quella già prevista, aumentata di un terzo.
– non potrà guidare veicoli sprovvisti del dispositivo Alcolock; in caso di giuda di veicolo sprovvisto di tale dispositivo, o con il dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o con sigilli rimossi vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.
Indipendentemente dal Codice 68 o 69 la guida con tasso alcolemico superiore a zero g/l da parte di un neopatentato, o minore di 21anni o autotrasportatore oltre alla sanzione pecuniaria già prevista dall’ attuale art.186bis (da €168 a €678) comporterà la sospensione breve della patente (7 o 15 giorni, secondo quanto descritto sub Sospensione Breve della Patente, nuovo art.218 ter).