A seguito dell’approvazione della riforma del codice della strada che ha introdotto dal 14 dicembre 2024 diverse novità come sospensioni brevi della patente, Alcolock e sanzioni più severe per molte infrazioni, siamo ad informarti sugli impatti di queste norme nella guida di tutti i giorni e sulle soluzioni che possono proteggere dalle conseguenze spiacevoli in cui potresti incorrere. Trovi di seguito le principali novità introdotte dalla riforma del Codice della Strada e puoi anche scaricare gratuitamente 4 Guide 1) al Codice della Strada 2) alla Patente a Punti 3) al Ritiro, sospensione o revoca della Patente 4) alla micromobilità elettrica.

Utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici alla guida

L’uso del telefono cellulare durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali in Italia. Secondo l’ultima campagna di sensibilizzazione “Guida e basta” di ANAS, il 24% degli incidenti è causato dall’uso smodato dello smartphone alla guida.

 

Per questo motivo, il legislatore ha deciso di inasprire le sanzioni:
Prima violazione: multa da €250 a €1000, sospensione della patente tra 15 giorni e 2 mesi, e perdita di 5 punti
Seconda violazione: multa da €350 a €1400, decurtazione di 10 punti, e sospensione della patente da 1 a 3 mesi

 

Sospensione breve della patente

Una delle principali novità della riforma è l’introduzione di una sospensione “breve” della patente per alcune tipologie di infrazione.
Questo provvedimento, che si applicherà già alla prima violazione, riguarda i conducenti con meno di 20 punti sulla patente:

Sospensione di 7 giorni: per chi ha da 19 a 10 punti
Sospensione di 15 giorni: per chi ha da 9 a 1 punto
Se l’infrazione provoca un incidente, la sospensione raddoppia rispettivamente a 14 e 30 giorni.

 

Le infrazioni punite con la sospensione breve includono:
– Mancato uso della cintura di sicurezza, seggiolini per bambini, dispositivi antiabbandono, casco.
– Uso del telefono durante la guida.
– Mancato rispetto del divieto di sorpasso, dei semafori e delle precedenze.
– Circolazione contromano, sorpasso a destra, inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi.

 

Guida in stato di ebbrezza

La normativa attuale sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza rimane invariata, quindi, secondo l’art 186 cds comma 2:

Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l :

sanzione pecuniaria: da 543 a 2.170 euro;

sospensione della patente: da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti dalla patente.

Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l :

arresto: fino a 6 mesi.

ammenda: da 800 a 3.200 euro.

sospensione della patente: da 6 mesi a 1 anno.

decurtazione di 10 punti dalla patente.

 

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l :

arresto: da 6 mesi a 1 anno.

ammenda: da 1.500 a 6.000 euro.

sospensione della patente: da 1 a 2 anni. E’ disposta la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

confisca del veicolo: se il veicolo è di tua proprietà;

decurtazione di 10 punti dalla patente.

La riforma aggiunge che, dopo la prima violazione oltre 0,8 g/l, al ri-ottenimento della patente, questa conterrà il codice unionale 68 (zero alcool) e il codice unionale 69 (veicoli con dispositivo Alcolock).
Ciò vuol dire che, dopo la prima violazione in stato di ebbrezza oltre gli 0,8 g/l l’utente:
– dovrà guidare solo a zero alcool; in caso di guida oltre 0 g/l vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi; oltre 0,5 g/l la sospensione sarà quella già prevista, aumentata di un terzo.
– non potrà guidare veicoli sprovvisti del dispositivo Alcolock; in caso di giuda di veicolo sprovvisto di tale dispositivo, o con il dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o con sigilli rimossi vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.

Indipendentemente dal Codice 68 o 69 la guida con tasso alcolemico superiore a zero g/l da parte di un neopatentato, o minore di 21anni o autotrasportatore oltre alla sanzione pecuniaria già prevista dall’ attuale art.186bis (da €168 a €678) comporterà la sospensione breve della patente (7 o 15 giorni, secondo quanto descritto sub Sospensione Breve della Patente, nuovo art.218 ter).

NEOPATENTATI

Per i neopatentati—ossia coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni—il Codice della Strada italiano prevede una tolleranza zero riguardo al consumo di alcol durante la guida.

Tasso Alcolemico tra 0 e 0,5 g/l:

Sanzione Amministrativa: multa da €168 a €678

sospensione breve della patente ( 7 o 15 giorni )

Decurtazione Punti: 10 punti dalla patente.

In Caso di Incidente: la multa è raddoppiata, variando da €336 a €1.356

 

Tasso Alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l:

Sanzione Amministrativa: multa da €724 a €2.893,33.

Sospensione della Patente: da 4 a 8 mesi.

Decurtazione Punti: 20 punti dalla patente.

 

Tasso Alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:

Sanzione Penale:

Arresto: fino a 6 mesi.

Ammenda: da €800 a €3.200.

Sospensione della Patente: da 6 mesi a 1 anno.

Decurtazione Punti: 20 punti dalla patente

 

Tasso Alcolemico Superiore a 1,5 g/l:

Sanzione Penale:

Arresto: da 6 mesi a 1 anno.

Ammenda: da €1.500 a €6.000.

Sospensione della Patente: da 1 a 2 anni.

Decurtazione Punti: 20 punti dalla patente.

Confisca del Veicolo: prevista in caso di proprietà del conducente.

 

Fino al 14/12/2024 c’era il limite, per il primo anno di patente, di guida di veicoli con rapporto peso/potenza non superiore a 55 kw/t (65 kw/t per le vetture elettriche o ibride plug in) e potenza non superiore a 70 kw.
La riforma prevede:
– estensione della limitazione ai primi tre anni, ma con potenza dei veicoli aumentata (rapporto peso/potenza non superiore a 75 kw/t e potenza non superiore a 105 kw);
– limiti di velocità invariati per i primi tre anni (90 km/h su strade extraurbane, 100 km/h su autostrade);
– il foglio rosa sarà valido solo se accompagnato da una certificazione dell’autoscuola attestante l’avvenuta effettuazione delle previste esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane e di notte.

Aggravanti

Incidente Stradale: In caso di incidente provocato in stato di ebbrezza, le sanzioni sono raddoppiate e può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

Orario Notturno: Se l’infrazione avviene tra le 22:00 e le 7:00, le sanzioni possono essere aumentate da un terzo alla metà.

Obbligo di Alcolock Per i recidivi con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, è previsto l’obbligo di installare un dispositivo Alcolock sul veicolo, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevazione di alcol nel sangue.

Limiti di velocita’

La normativa sui limiti ed eccesso di velocità rimane invariata.
Quindi, secondo l’art. 142 del Codice della Strada, se si supera il limite di velocità di:
*comma 8: oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da €173 a €694; decurtazione 3 punti dalla patente;
*comma 9: oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da €543 a €2.170; decurtazione 6 punti; sospensione patente da 1 a 3 mesi;
*comma 9bis: oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da €845 a €3.382; decurtazione 10 punti; sospensione patente da 6 a 12 mesi;
*comma 12: recidiva biennale al comma 9 = sospensione patente da 8 a 18 mesi; recidiva biennale al comma 9bis = revoca della patente.

Ma la riforma aggiunge che:
– Per più violazioni commesse in un unico tratto stradale dello stesso ente, in meno di un’ora, si applica una sola sanzione, ossia quella della violazione più grave aumentata di un terzo.
In caso di recidiva annuale dell’eccesso di velocità oltre i 10 km/h ma non oltre i 40 km/h all’interno del centro abitato, la multa sarà da €220 a €880 e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

 

Notificazione delle violazioni

Vengono ampliati i casi di contestazione da remoto (quindi non effettuata alla presenza del conducente, ma tramite notifica all’intestatario della targa) per violazioni come il trasporto eccezionale fuori norma, mancanza di assicurazione, mancata revisione, ecc.

Le violazioni saranno accertabili tramite apparecchiature di rilevamento approvate o omologate (vedi riquadro).
Queste apparecchiature potranno accertare contemporaneamente due o più violazioni.
Per i casi di violazioni in autostrada saranno utilizzabili anche le telecamere di sicurezza degli autogrill, postazioni di pedaggio, aree di sosta, gallerie.

 

 

 

 

 

 

 

Bici elettriche e monopattini

 

Le biciclette a pedalata assistita devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche per essere considerate velocipedi, così come descritti e regolamentati dall’art.50 del Codice della Strada. Devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw (o 0,50 kw se adibite al trasporto di merci), la cui alimentazione è progressivamente ridotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h di velocità, o prima se il ciclista smette di pedalare.
Non hanno obbligo di assicurazione né di targa né di libretto di circolazione, non essendo beni mobili registrati.
I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate sono considerati ciclomotori, con i conseguenti obblighi assicurativi e di registrazione.

I monopattini invece non trovano normazione nel Codice della Strada, bensì nella L.160/2019 all’articolo 1 comma 75, a sua volta in fase di riforma con lo stesso Disegno di Legge di riforma del Codice della Strada.
Alla luce delle ipotesi di riforma di cui sopra saranno classificabili come una via di mezzo tra velocipede e ciclomotore.

Dovranno essere assicurati per la Responsabilità Civile e dotati di un contrassegno identificativo non removibile(simile quindi ad una targa) che ne certifichi la proprietà, in modo da renderli riconducibili ad un obbligato, in solido con il conducente, in caso di violazione delle norme di circolazione o di incidente.

 

Si differenziano quindi dai velocipedi, in quanto questi non hanno obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile né di targa, ma si differenziano anche dai ciclomotori perché non necessitano di patentino, né del libretto di circolazione.

In sintesi, premesso il nuovo obbligo assicurativo e di identificazione tramite contrassegno, i monopattini:
non possono essere condotti da minori di anni 14
;

non possono trasportare passeggeri né bagagli di sorta;

prevedono l’obbligo del casco (anche per i maggiorenni);

devono essere dotati di freno anteriore e posteriore, luce anteriore e posteriore, frecce, segnalatore acustico, regolatore di velocità, la quale non può essere superiore a 20 km/h;

il motore non può avere potenza superiore a 0,50 kw;

non possono circolare su strade extraurbane (a differenza dei velocipedi) nè sui marciapiedi, dove non possono nemmeno sostare, se non in stalli appositamente predisposti;

possono circolare solo su strade urbane che abbiano un limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Le sanzioni per violazioni riguardanti i monopattini vanno da €200 a €800, con possibilità di confisca del mezzo in caso di motore superiore a 1 kw.

E’ molto importante prendere atto delle novità introdotte e incrementare la sicurezza stradale, come pure avere una polizza assicurativa di Tutela Legale della Circolazione per se e per i componenti della famiglia, con elevato massimale (€ 150.000) , per avere coperte le spese di avvocato e perito in tante situazioni della circolazione stradale  con qualsiasi autoveicolo, a 4 , 3 o 2 ruote, monopattini , o come pedoni o trasportati su veicoli pubblici e privati: con solo € 90 l’anno. vedi

E’ una polizza che non richiede di elencare le targhe dei veicoli assicurati, pertanto piu’ semplice da gestire e consente di eliminare il costo delle eventuali garanzie di “Tutela legale” che si trovano nelle singole polizze RCA delle auto di famiglia.

La polizza di Tutela Legale Circolazione Famiglia 2025 che GOLINUCCI srl ha scelto con ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato in tante situazioni della vita quotidiana e della circolazione stradale . Per saperne di piu’ potete consultare la pagina dedicata oppure chiamarci al numero 0547 22351.

 

Ti interessano queste informazioni?
Iscriviti alla newsletter Golinucci per riceverle sulla tua e-mail senza alcun costo

Potrai disiscriverti in qualsiasi momento.